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Statuto - B.C. Varazze Swindlers

B.C. Varazze Swindlers

Lo statuto vigente, qui di seguito riportato, è quello risultante in seguito alle modifiche deliberate dall'Assemblea del 5 Febbraio 2006 che hanno adeguato la precedente Carta Societaria alle disposizioni dell'art 90 della Legge 289/02.

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Società Sportiva Dilettantistica C.F. 92086980098

Statuto

  E' costituita in VARAZZE la Società Sportiva Dilettantistica B. C. VARAZZE SWINDLERS con lo scopo di coltivare e propagandare lo sport, in particolare quello della Pallacanestro.

ART. 1 - La Società non ha fini di lucro ed è tassativamente apolitica.
ART. 2 - La Società si compone in un numero illimitato di soci ed ha durata illimitata.
ART. 3 - Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Presidente della Società. Il loro accoglimento è subordinato al giudizio motivato del Consiglio Direttivo. Contro tale pronunciamento è ammesso appello all'Assemblea Generale.
 - Salvo esplicito parere contrario del Consiglio Direttivo, diventano automaticamente soci coloro che per tre anni consecutivi o cinque anni non consecutivi partecipino alle attività sociali. Questo automatismo non si applica ai tesserati facenti parti di sezioni dotate di autonomia finanziaria.
- Cessano di essere soci coloro i quali, senza fondata giustificazione, non partecipino per tre anni consecutivi alle attività sociali ed all'Assemblea dei soci, non paghino l'eventuale quota di tesseramento o svolgano attività contrarie allo spirito ed agli obiettivi della Società.
ART. 4 - E' assolutamente vietato distribuire tra gli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. .
ART. 5 - L'Assemblea sarà convocata in via ordinaria entro il primo trimestre di ogni anno. In tale adunanza, oltre all'esame del bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere, si procederà alle nomine delle cariche sociali normalmente scadute.
ART. 6 - L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta alla Presidenza da almeno un terzo dei soci con lettera motivata.
- Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
ART. 7 - Ogni socio deve intervenire personalmente all'Assemblea, non essendo ammesse le deleghe.
ART. 8 - L'Assemblea dei Soci eleggerà a scrutinio segreto tra i soci il Consiglio Direttivo formato dal Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. Dopo il primo biennio dall'elezione l'Assemblea può tuttavia, con il sostegno della maggioranza assoluta dei soci, sfiduciare il Consiglio Direttivo ed imporne le dimissioni. In questo caso si procederà nella stessa sede a nuove elezioni.
- Il Consiglio Direttivo deve stabilire l'eventuale quota di tesseramento, redigere il bilancio e approvare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale.
- Il bilancio o rendiconto economico comprendente l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dell'anno successivo.
- Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
ART. 9- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
- Il Presidente provvederà a nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, un Tesoriere ed un Dirigente Responsabile autorizzato ad assumere impegni per conto della Società in caso di suo impedimento od assenza. Tali incarichi dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo.
ART. 10- In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la gestione commissariale indicendo entro un mese l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 11 - La decisione di scioglimento della Società potrà essere presa dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei soci presenti ad un'apposita Assemblea Straordinaria la cui validità sarà data dalla partecipazione di almeno i 2/3 del corpo sociale.
- Nella stessa sede si delibererà sulla designazione del patrimonio residuo che, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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